IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista  l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale
della  custodia  in  carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del codice di
procedura  penale, per i reati di cui agli articoli 416-bis, comma 1,
2, 3, 4, e 6; 353, comma 2; 319; 479; 323, comma 2 del codice penale,
emessa  dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo sulla richiesta del
Pubblico  ministero presso la locale Procura della Repubblica in data
18 marzo  2004,  nei confronti del sig. Vincenzo Lo Giudice, deputato
dell'Assemblea regionale siciliana;
  Vista la comunicazione del Commissariato dello Stato per la Regione
siciliana n. 607/2A2, datata 5 aprile 2004;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la  sospensione  di  diritto  dal 18 marzo 2004 dalla carica elettiva
ricoperta;
  Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il Ministro
dell'interno;

                              Decreta:

  Il  sig.  Vincenzo  Lo  Giudice e' sospeso dalla carica di deputato
dell'Assemblea regionale siciliana a decorrere dal 18 marzo 2004, per
i motivi di cui in premessa.
    Roma, 22 giugno 2004

                                            Il Presidente: Berlusconi